Art. 2.
(Pornografia minorile).

      1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici anni»;

          b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa da euro 70.000 a euro 500.000»;

          c) al quarto comma, le parole: «fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con la multa da euro 8.000 a euro 40.000».